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| A |
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Accordo di libero passaggio sulla libera circolazione delle persone
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Accordo bilaterale tra la Svizzera, i paesi dell'Unione europea e i paesi dell'AELS Norvegia e Islanda sul coordinamento dei vari sistemi di sicurezza sociale. Nell'ambito della previdenza professionale, ciò riguarda soprattutto il pagamento in contanti della quota obbligatoria della prestazione di libero passaggio al momento dell'espatrio definitivo dalla Svizzera.
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Accredito di vecchiaia
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L'accredito di vecchiaia (art. 18) è il contributo accreditato annualmente all'avere di vecchiaia individuale, insieme agli interessi. L'accredito di vecchiaia è calcolato in percentuale del salario assicurato ed a dipendenza dell'età.
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Accredito retroattivo
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Gli accrediti retroattivi (art. 58) vengono riscossi a seguito dell'aumento salariale annuo e hanno lo scopo di aumentare le prestazioni assicurate nella stessa proporzione delll'aumento del salario. Ciò dovrebbe salvaguardare il potere d'acquisto durante tutto il periodo d'assicurazione.
Per il calcolo dell'accredito retroattivo sono determinanti l'aumento salariale in percentuale e l'avere di vecchiaia disponibile. L'avere di vecchiaia deve essere aumentato nella medesima percentuale del salario.
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Accredito supplementare
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Gli accrediti supplementari (art. 19) sono eventualmente concessi all'inizio dell'anno nuovo in base all'importo dell'avere di vecchiaia al 31 dicembre dell'anno precedente. Essi sono concessi dal Consiglio di fondazione in base all'andamento degli affari nell'anno precedente e alla situazione generale della CPV/CAP in merito al redito, agli accantonamenti e alle riserve.
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Acquisto
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Secondo il regolamento d'assicurazione della CPV/CAP è possibile acquistare prestazioni previdenziali supplementari se la pensione d'invalidità assicurata è inferiore al 65% della retribuzione assicurata. L'acquisto di prestazioni previdenziali può essere ridotto, secondo il regolamento, se la persona assicurata possiede delle prestazioni di libero passaggio presso altre istituzioni del 2° pilastro o se ha effettuato, come lavoratore indipendente, dei versamenti nel 3° pilastro.
Prima di un possibile acquisto è inoltre necessario rimborsare un eventuale prelievo anticipato, riscattato nel quadro della legge per la promozione della proprietà d'abitazioni.
In caso d'acquisto, è escluso qualsiasi prelievo di capitale durante i tre anni successivi. Questa limitazione vale sia per il prelievo anticipato per la proprietà immobiliare, sia per le prestazioni in capitale al momento del pensionamento.
Sul certificato di previdenza figurano il grado della pensione e l'importo massimo d'acquisto possibile. Per il calcolo dell'importo d'acquisto massimo o la richiesta di condizioni particolari è necessario chiedere un'offerta alla CPV/CAP.
Esiste inoltre la possibilità di accumulare un avere supplementare (art. 16) (vedi Avere supplementare). Prima di ogni acquisto è indispensabile compilare, firmare e inviare alla CPV/CAP il formulario "Dichiarazione/Conferma alla CPV/CAP per l'acquisto di prestazioni di previdenza".
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AI
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Assicurazione federale d'invalidità. Analogamente all'AVS, si estende a tutta la popolazione e garantisce prestazioni pecuniarie sotto forma di pensioni e indennità giornaliere. L'AI garantisce inoltre le misure d'integrazione per l'entrata o il rientro professionale (riconversione) e il collocamento delle persone adulte. Il pagamento di tutte le prestazioni avviene tramite la rispettiva cassa di compensazione AVS.
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Aliquota di conversione
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È il fattore determinante per il calcolo della pensione di vecchiaia. L'avere di vecchiaia disponibile viene moltiplicato per l'aliquota di conversione che corrisponde all'età della persona assicurata al momento di riscossione delle pensione.
Formula di calcolo: avere di vecchiaia x tasso di commutazione (%) = pensione di vecchiaia
La CPV/CAP applica le seguenti aliquote di conversione:
Età 65 6,15%
Età 64 6,00%
Età 63 5,85%
Età 62 5,70%
Età 61 5,58%
Età 60 5,46%
Età 59 5,34%
Età 58 5,22%
I tassi di commutazione valgono sia per gli uomini che per le donne.
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Annuncio al registro fondiario
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Parallelamente al versamento del prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la CPV/CAP deve annunciare al registro fondiario una limitazione di vendita dell'immobile per garantire che, in caso di vendita della proprietà immobiliare, l'importo
prelevato anticipatamente ritorni nell'istituzione di previdenza.
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Assicurazione complementare
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Di regola, l'assicurazione complementare (art. 17) è destinata a finanziare le pensioni transitorie a partire dal pensionamento fino al momento in cui inizia l'obbligo di prestazione dell'AVS, secondo le regolamentazioni del datore di lavoro. Essa è ammessa per le categorie di personale definite dal datore di lavoro.
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Assicurazione contro i rischi
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L'assicurazione forfetaria contro i rischi della CPV/CAP soddisfa l'obbligo d'assicurazione delle persone in età compresa tra 18 e 24 anni. Essa copre i rischi di decesso e d'invalidità. I contributi ammontano in totale all'1% del salario AVS, che deve superare il minimo LPP di Fr. 21'060.00. L'aliquota dei contributi del lavoratore può ammontare al massimo alla metà (0,5%). In caso di uscita, non rientra nella prestazione di libero passaggio.
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Assicurazione esterna
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Su richiesta della direzione, al termine del rapporto di datore di lavoro
è possibile mantenere l'assicurazione presso una impresa associata della CPV/CAP, sempre che non sia possibile stipulare un nuovo rapporto di previdenza altrove. L'affiliazione in qualità di assicurato esterno può durare al massimo 24 mesi e le prestazioni corrispondono a quelle assicurate durante il rapporto di lavoro. I contributi devono essere versati interamente dalla persona assicurata.
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Assicurazione normale
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vedi
Forme d'assicurazione
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Attestazione delle rendite
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vedi certificati
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Atto di fondazione
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Costituisce la base della fondazione. Il contenuto stabilisce lo scopo, la forma, le competenze e la sede. Deve essere inoltrato per l'approvazione alla Vigilanza per la previdenza professionale. Costituisce la base per l'iscrizione nel registro di commercio. Serve anche da base per l'applicazione dei regolamenti.
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Aumento salariale
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vedi Accrediti retroattivi
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Avere di eccedenza
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Un avere di eccedenza risulta se, al momento dell'affiliazione alla CPV/CAP, l'importo della prestazione di libero passaggio apportata è superiore all'importo necessario ad acquisire una pensione del 65%. La parte eccedente della prestazione di libero passaggio è accreditata all'avere di eccedenza (art. 15) e può, all'insorgere di un caso assicurativo, essere utilizzata per aumentare le prestazioni oppure essere riscossa sotto forma di capitale oppure essere accreditata all'avere supplementare per finanziare la quota del collaboratore di accrediti retroattivi.
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Avere di vecchiaia
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L'avere di vecchiaia (art. 14) è il capitale di risparmio individuale, accumulato fino all'effettivo pensionamento di vecchiaia; esso è determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia. Per il calcolo delle prestazioni d'invalidità ed ai superstiti durante il periodo attivo, è determinante l'avere di vecchiaia proiettato.
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Avere di vecchiaia LPP
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Ai sensi dell'articolo 2, la CPV/CAP attua l'assicurazione obbligatoria introdotta dalla LPP. Questo implica anche un cosiddetto conto testimone, gestito parallelamente all'assicurazione CPV/CAP, nel quale figurano le prestazioni minime ai sensi della LPP. L'avere di vecchiaia LPP è utilizzato per calcolare il minimo LPP e per comprovare l'attuazione corretta dell'assicurazione obbligatoria. Di regola, i valori CPV/CAP superano le prestazioni LPP, le quali sono garantite dalla CPV/CAP.
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Avere di vecchiaia proiettato
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L'avere di vecchiaia proiettato corrisponde all'avere di vecchiaia calcolato fino all'età di pensionamento tecnica (65 anni). Esso comprende l'avere di vecchiaia disponibile, gli accrediti di vecchiaia che potrebbero ancora essere attribuiti fino all'età di pensionamento tecnica come pure i relativi interessi calcolati al tasso di proiezione di 3.25%.
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Avere supplementare
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L'avere supplementare (art. 16) è un avere di risparmio supplementare. Esso è destinato a compensare la riduzione delle prestazioni in caso di pensionamento prima dell'età di pensionamento tecnica. L'avere supplementare è ammesso a condizione che i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni siano stati rimborsati e che il grado di pensione dell'assicurazione completa ammonti al 65%.
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AVS
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L'Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti assicura l'intera popolazione in Svizzera e fornisce le seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, pensioni vedovili, pensioni per figli e pensioni per orfani. Le pensioni hanno lo scopo di garantire un minimo esistenziale.
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| C |
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Capitale di copertura
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Il capitale di copertura degli assicurati attivi corrisponde alla somma delle
prestazioni di libero passaggio. Il capitale di copertura dei pensionati serve a garantire le pensioni correnti a vita.
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Capitale di decesso
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Vedi Prestazioni in capitale
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Caso di manifesta ingiustizia
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Con l'accumulo di un Fondo per casi di manifesta ingiustizia, la CPV/CAP costituisce un accantonamento per le prestazioni non considerate nel regolamento o dalla legislatura ordinaria in campo sociale.
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Certificati
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Certificato di previdenza
Documento rilasciato ai nuovi affiliati attivi nella CPV/CAP. Un nuovo certificato, sul quale figura la modifica della prestazione, viene emesso dopo ogni mutazione, rispettivamente all'inizio di ogni anno con l'indicazione dei nuovi dati concernenti il salario. Sul certificato sono inoltre riportati la retribuzione attuale, i contributi annui, le prestazioni previste, l'indennità d'uscita al termine dell'anno civile, compresa l'indennità d'uscita a 50 anni e le informazioni sull'assicurazione minima LPP.
Attestazione delle rendite
Questo documento viene inviato all'inizio di ogni anno ai beneficiari di una prestazione e serve da attestazione delle prestazioni ricevute l'anno precedente per la dichiarazione dell imposte (come il certificato di salario).
Orientamento sulle rendite
L'orientamento sulle pensioni viene inviato ai beneficiari di una prestazione al momento in cui si ha diritto ad una pensione e all'inizio di ogni nuovo anno. Esso informa sulle pensioni versate durante l'anno civile in corso, compresi gli aumenti concessi e le compensazioni (deduzioni). Al tergo del foglio sono riportate le informazioni sulla valuta e il conto bancario dell'avente diritto alla prestazione.
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Certificato di previdenza
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Vedi Certificati
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Codice delle obbligazioni (CO)
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Base per la previdenza sovraobbligatoria. Le principali disposizioni sono contenute nell'articolo 331ss CO.
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Concetto d’invalidità
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Invalidità è l’incapacità totale o parziale di lavorare, che si presume permanente o di lunga durata. I presupposti per riscuotere una pensione d’invalidità dalla CPV/CAP sono, tra l’altro, il previo riconoscimento dell’invalidità da parte dell’assicurazione federale d’invalidità.
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Concetto dei tre pilastri
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La previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità poggia in Svizzera sul principio dei tre pilastri, contenuta nell'articolo 111 ss della Costituzione federale (articolo 34quater della vecchia Costituzione federale).
Primo pilastro = l'assicurazione statale
L'intera popolazione forma un'unità (AVS/AI/PC). Il 1° pilastro è finanziato con il sistema della ripartizione. Ciò significa che la popolazione paga, con i propri contributi, le pensioni dei pensionati. Lo scopo del 1° pilastro è di garantire il fabbisogno esistenziale con delle pensioni minime.
Secondo pilastro = la previdenza professionale
La previdenza professionale deve permettere, unitamente all'AVS/AI/PC, di mantenere uno standard di vita abituale e adeguato dopo il pensionamento. Il 2° pilastro si compone di un contributo obbligatorio e uno facoltativo (sovraobbligatorio) e si limita alla popolazione attiva.
Terzo pilastro = la previdenza privata
Ognuno provvede per sé e per la propria famiglia secondo le proprie possibilità economiche (previdenza personale, assicurazione separata, risparmi). Si distingue tra 3° pilastro a): previdenza vincolata con agevolazioni fiscali e 3° pilastro b): libera previdenza senza agevolazioni fiscali.
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Consiglio di fondazione
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È l'organo supremo di una fondazione e svolge incarichi non delegati, quali la gestione patrimoniale, l'approvazione del conto annuale, la nomina dell'ufficio di controllo., la nomina degli esperti in materia di previdenza professionale. La composizione dei membri del Consiglio di fondazione di una fondazione previdenziale secondo la LPP deve essere paritetica. Il Consiglio di fondazione della CPV/CAP svolge i compiti di sua competenza definiti nel regolamento d'organizzazione e assegna incarichi ai comitati (comitato d'investimento, comitato d'assicurazione) e alla direzione da esso nominata.
Il Consiglio di Consiglio di fondazione è composto da 10 membri, nominati secondo quanto sancito nel regolamento di elezione. Il Consiglio di fondazione è eletto per un mandato di 4 anni.
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Conto di libero passaggio
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Conto bancario sul quale viene trasferito, su richiesta della persona assicurata, la prestazione di libero passaggio, se non può essere trasferita in un nuova istituzione di previdenza. Il capitale frutta interessi e di regola non esiste una protezione assicurativa contro i rischi.
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Conto testimone
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Il conto testimone riflette il minimo da assicurare sancito dalla LPP, anche quando le prestazioni globali superano il minimo prescritto dalla LPP, come è il caso presso la CPV/CAP.
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Contributi
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I contributi da versare alla CPV/CAP sono fissati percentuale del salario assicurato e valgono sia per gli uomini sia per le donne. Sono composti da: accrediti di vecchiaia, contributi contro i rischi e per spese amministrative. I contributi sono scaglionati per categoria d'età.
| Età
| Accrediti di vecchiaia |
Rischio |
Amministrazione |
Totale |
| 17 - 24 |
0% |
1% salario lordo |
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| 25 - 31 |
8,6% |
5% |
0,3% |
13,9% |
| 32 - 41 |
11,6% |
5% |
0,3% |
16,9% |
| 42 - 51 |
16,6% |
5% |
0,3% |
21,9% |
| 52 - 65 |
19,6% |
5% |
0,3% |
24,9% |
| 65 - 70 |
8,6% |
0% |
0,3% |
8,9% |
A ciò si aggiungono gli accrediti retroattivi per il finanziamento supplementare degli aumenti salariali. Il datore di lavoro versa inoltre alla CPV/CAP un contributo nel Fondo di miglioramento delle pensioni. In caso di sottocopertura, potrebbero essere versati anche dei contributi di risanamento.
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Convivenza
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Le persone non sposate o che non convivono in un'unione domestica registrata possono designare a determinante condizioni e nel rispetto delle formalità il loro convivente come avente diritto alle prestazioni. L'annuncio del convivente deve avvenire in vita e per iscritto. La descrizione delle formalità e le premesse sono indicate nell'art. 37 del Regolamento d'assicurazione 2008.
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Coordinamento
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Il coordinamento regola il rapporto delle singole assicurazioni sociali per quanto riguarda l'obbligo di reciproca prestazione. Oltre all'obbligo di prestazione anche l'importo delle prestazioni soggiace a determinate regole di coordinamento (vedi sovrassicurazione).
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Costituzione in pegno
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Le persone assicurate attive possono costituire in pegno i loro fondi di previdenza e/o il loro diritto alle prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà d'abitazione a uso proprio, fino al 55° compleanno. Vedi anche
Promozione della proprietà d'abitazioni.
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CPV/CAP
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CPV/CAP è il nome di una fondazione con sede a Basilea ai sensi degli articoli 80 - 89 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO) e dell'articolo 48 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La CPV/CAP Cassa pensione Coop - quale istituto di previdenza del Gruppo Coop dal 1909 - è stata trasformata nel 2009 in una fondazione. Originariamente, la CPV/CAP era stata fondata come società cooperativa con il nome di Unione svizzera delle cooperative di consumo (USC).
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| D |
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Direzione
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Organo dirigente della CPV/CAP, eletto dal Consiglio di fondazione e responsabile delle proprie azioni. La direzione è composta da 3 persone. I compiti e le competenze sono disciplinate dal Regolamento d'organizzazione.
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Disposizioni transitorie
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Il Regolamento d'assicurazione 2008 disciplina negli art. da 64 a 72 i beni concessi e le garanzie contenute nei precedenti regolamenti d'assicurazioni. Queste disposizioni transitorie riguardano esclusivamente le persone che erano già assicurate attive nella CPV/CAP nel 1990, 1995, 1999, rispettivamente 2005. Ulteriori dettagli sui singoli punti possono essere visionati nel nuovo Regolamento d'assicurazione 2008.
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Divorzio
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In caso di divorzio, le prestazioni di libero passaggio della previdenza professionale acquisite durante gli anni di matrimonio vengono generalmente divise. Il trasferimento della prestazione di libero passaggio a favore di un coniuge avviene a seguito della sentenza di divorzio legalmente valida. L'importo deve comunque rimanere nella previdenza professionale.
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| E |
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Esenzione dal pagamento dei contributi
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Il diritto all'esenzione dal pagamento dei contributi sorge parallelamente al diritto alla pensione d'invalidità e si estingue alla fine del diritto alla pensione d'invalidità. In caso d'invalidità parziale, l'esenzione dal pagamento dei contributi si limita alla quota di salario assicurato che dà diritto ad una pensione d'invalidità.
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Esercizio del diritto alle prestazioni
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Le prestazioni a cui hanno diritto gli assicurati attivi devono essere annunciate tramite il datore di lavoro. Il datore die lavoro è tenuto a presentare le documentazioni richieste dalla CPV/CAP per l'esercizio del diritto alle prestazioni. Le persone che vogliono far valere una prestazioni e non sono più assicurate presso la CPV/CAP, rispondono personalmente. In caso di mutazioni di prestazioni già in corso, la/il beneficiaria(o) della pensione deve rivolgersi alla CPV/CAP. Se la CPV/CAP non è in possesso della documentazione per il versamento delle prestazioni, può prorogare o sospendere il pagamento.
Alcuni diritti a prestazioni periodiche scadono dopo 5 anni, altri dopo 10 anni. Le eccezioni sono contenute nell'art. 41, cpv. 1 LPP.
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Età di pensionamento tecnica
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L'età di pensionamento tecnica (art. 13) è fissata al 65° compleanno. Essa è determinante per la proiezione dell'avere di vecchiaia e per fissare le prestazioni rischio. Essa non va confusa con l'età di pensionamento (art. 12).
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| F |
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Finanziamento
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L'istituzione di previdenza finanzia le prestazioni con le entrate dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, come pure con il rendimento degli investimenti di capitali. L'importo del datore di lavoro deve ammontare almeno all'intero importo dei contributi di tutti i lavoratori. Egli deve all'istituzione di previdenza il totale dei contributi.
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Fine dell'assicurazione
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L'assicurazione si estingue alla fine del rapporto di lavoro, tranne in caso d'invalidità, pensionamento, decesso o affiliazione come assicurato esterno (possibile al massimo per 24 mesi, art. 7).
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Fondazione
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Generalmente, per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. L'atto costitutivo definisce lo scopo della fondazione e l'organizzazione.
La maggior parte degli istituti previdenziali ha la forma giuridica di una fondazione.
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Fondo di garanzia LPP
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Organismo di collegamento per il 2° pilastro: in seguito all'accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) sono state introdotte le disposizioni per il pagamento delle prestazioni di libero passaggio. La Svizzera ha istituito l'organismo di collegamento per il 2° pilastro come anello di congiunzione per lo svolgimento degli schiarimenti e definito la parte di competenze del Fondo di garanzia LPP.
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Fondo per gli aumenti delle pensioni
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Il fondo o l'accantonamento per il miglioramento delle pensioni secondo l'articolo 54 del Regolamento d'assicurazione serve a garantire l'aumento legale e facoltativo delle prestazioni come pure a migliorare le pensioni degli assicurati attivi. L'accumulo di capitali sul fondo è conforme alle disposizioni
dell'articolo 54 del Regolamento d'assicurazione 2008.
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Forme assicurative
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Le forme assicurative (art. 9) dipendono dalle regolamentazioni in base al diritto del lavoro del datore di lavoro. Esse non possono essere scelte liberamente, ma sono applicate rispettando i principi dell'eguaglianza di trattamento e della colletività ai sensi delle relative condizioni d'assunzione.
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| G |
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Gestione paritetica
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Gli organi supremi di una cassa pensione di diritto privato devono essere composti in modo paritetico. Ciò significa che devono essere composti dal medesimo numero di lavoratori e datori di lavoro.
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Grado di copertura
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Raffronto tra il capitale di copertura e gli accantonamenti tecnici necessari con l'utile netto presentato e rilevato il medesimo giorno nella bilancia commerciale. Il rapporto percentuale di questo confronto si chiama grado di copertura. Se il grado di copertura è inferiore al 100% si parla di sottocopertura.
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Grado di pensione
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Per grado di pensione applicato dalla CPV/CAP si intende la proporzione, espressa in percentuale, fra la pensione d'invalidità e il salario assicurato (art. 15; art. 20 cpv. 1). Esso è utilizzato come norma per limitare le possibilità d'acquisto.
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Grado d'invalidità
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Il grado d'invalidità è calcolato in base all'inabilità lavorativa in rapporto al potenziale reddito. Il grado d'invalidità è determinante per l'ammontare della pensione d'invalidità dell'assicurazione federale d'invalidità. In linea di massima, la CPV/CAP adotta il medesimo grado d'invalidità dichiarato dall'AI. A secondo del grado d'invalidità, risultano le seguenti pensioni:
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Grado d'invalidità
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Pensione AI
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Pensione CPV/CAP
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meno del 40%
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nessuna pensione
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nessuna pensione
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dal 40%
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pensione d'invalidità del 25%
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pensione d'invalidità del 25%
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dal 50%
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pensione d'invalidità del 50%
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pensione d'invalidità del 50%
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dal 70%
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pensione d'invalidità totale
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pensione d'invalidità totale
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| I |
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Imposta alla fonte
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L'imposta alla fonte viene prelevata sulle pensioni o prestazioni in capitale, nella misura in cui la Svizzera non ha sottoscritto una convenzione contro la doppia imposizione con lo Stato in cui è domiciliato il beneficiario della rendita. L'imposta alla fonte è inoltre prelevata su presentazione del corrispondente permesso di soggiorno di una persona invalida parziale. L'imposta alla fonte sulle prestazioni in capitale viene prelevata in ogni caso e può essere rimborsata qualora esista una convenzione contro la doppia imposizione con la Svizzera.
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Impresa associata
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Nel contesto della CPV/CAP, per impresa associata si intende i datori di lavoro.
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Incapacità al guadagno
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Perdita parziale o totale dell'incapacità al guadagno causa motivi pregiudicati salutari (corporale, fisico o psichico).
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Incapacità lavorativa
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Perdita parziale o totale della capacità di lavorare nella professione finora svolta. L'inabilità al lavoro è causata da un danno (corporale, fisico o psichico) alla salute.
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Infermità congenita
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L'infermità congenita è stabilita dall'assicurazione federale d'invalidità. Se una persona assicurata alla CPV/CAP ha diritto ad una pensione d'invalidità per infermità congenita, il suo importo si limita alle prestazioni minime LPP.
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Interesse
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Gli interessi sull'avere di vecchiaia sono menzionati nell'articolo 14 capoversi 2 e 4. Gli interessi sull'avere di vecchiaia sono fissati annualmente dal Consiglio di fondazione per l'anno successivo.
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Interesse di mora
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La prestazione di libero passaggio scade al termine del rapporto di lavoro. A partire da quel momento è rimunerata al tasso d'interesse minimo LPP. Se la CPV/CAP non versa la prestazione entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni necessarie, deve versare l'interesse di mora legale previsto dalla LPP a partire da quel momento. L'interesse di mora supera dell'1% il tasso d'interesse minimo LPP:
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Interesse minimo LPP
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Tasso d'interesse prescritto dalla LPP per l'avere di vecchiaia LPP nel conto testimone. Il tasso d'interesse minimo LPP è fissato dal Consiglio federale; esso è riveduto periodicamente e, se necessario, modificato.
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Invalidità parziale
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Limitazione parziale della capacità di lavorare. Il grado d'inabilità lavorativa è tale da legittimare una pensione d'invalidità da parte dell'Assicurazione federale d'invalidità (min. 40%). Essa è calcolata in base al rapporto tra il potenziale reddito con e senza limitazione, da cui risulta il grado d'invalidità. Vedi anche Pensione d'invalidità.
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Istituto collettore LPP
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Si tratta di una fondazione che assume l'assicurazione obbligatroia dei collaboratori di quei datori di lavoro che non desiderano affiliarsi ad un'istituzione di previdenza o che decidono un'affiliazione a titolo facoltativo. La fondazione istituto collettore assicura contro i rischi di decesso e invalidità le persone che riscuotono la disoccupazione.
L'istituto collettore gestisce le prestazione di libero passaggio in giacenza delle persone che non hanno fornito indicazioni sul da farsi della loro prestazione di libero passaggio o che la cassa pensioni non riesce più a contattare.
L'indirizzo dell'Istituto collettore è il seguente:
Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione, conto di libero passaggio, Casella postale, 8036 Zürich
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Istituto di previdenza
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Termine collettivo nella previdenza professionale (LPP = 2° pilastro delle assicurazioni sociali svizzere) comprendente la cassa pensioni, la fondazione di previdenza, la previdenza a favore del personale. ecc.
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Istituto mantello di previdenza
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Istituto di previdenza che garantisce le prestazioni che superano le esigenze minime imposte dalla LPP.
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| L |
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Liquidazione in capitale
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Vedi Prestazioni in capitale
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Liquidazione parziale
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Esiste un regolamento sulla liquidazione parziale valido dal 01.01.2008. Secondo questo nuovo regolamento, la CPV/CAP può procedere ad una liquidazione parziale quando:
l'effettivo degli assicurati attivi della CPV/CAP diminuisce del 10% in un anno d'esercizio e di conseguenza il capitale previdenziale degli assicurati attivi diminuisce almeno del 10%; oppure
il datore di lavoro effettua una ristrutturazione interna di una parte dell'azienda e uno smantellamento di oltre il 20% degli assicurati attivi (200 al minimo) e di conseguenza l'intero capitale previdenziale degli assicurati attivi si riduce almeno del 2%;
lo scioglimento di un contratto di coincidenza riguarda almeno il 2% di tutti gli assicurati e comporta una conseguente riduzione di almeno il 2% dell'intero capitale di previdenza.
Sono considerati assicurati uscenti tutti gli assicurati interessati dai summenzionati provvedimenti di carattere economico.
In linea di massima, gli assicurati attivi subentrano agli obblighi pensionistici del collettivo uscente.
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LLP
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Legge federale sul libero passaggio. Disciplina il modo di procedere in caso di cambiamento dell'istituzione di previdenza o di trasferimento degli averi in seguito a divorzio, come pure i diversi obblighi d'informazione.
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LPGA
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Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali che coordina le assicurazioni sociali della Confederazione. Si tratta prevalentemente di regole di armonizzazione e coordinamento valide per tutte le leggi delle assicurazioni sociali, qualora sia previsto dalla singola legge. La previdenza professionale non è parte della LPGA, ma ne osserva alcune puntualizzazioni.
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LPP
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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La legge disciplina la previdenza professionale. La cerchia degli assicurati si estende ai salariati e, nell'ambito di un'assicurazione facoltativa, anche agli indipendenti. La LPP fissa sopratutto le prestazioni minime dell'assicurazione obbligatoria. Inoltre, sono state adottate regole vincolanti per tutte le istituzioni di previdenza in materia di organizzazione, finanziamento, amministrazione della giustizia e disposizioni penali, importo delle prestazioni (acquisto) e diritto tributario.
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| M |
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Miglioramento delle pensioni
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Per garantire l'aumento delle pensioni, i datore di lavoro accumulano capitali in un fondo (considerato una riserva tecnica) che serve a finanziare i miglioramenti delle pensioni legali e/o decisi dal Consiglio di fondazione.
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| N |
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Nuove nozze
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Se il coniuge superstite e beneficiario di una pensione vedovile della CPV/CAP e si risposa, ha diritto ad una liquidazione corrispondente a 3 anni di pensione vedovile, dopo di che i suoi diritti sono definitivamente estinti.
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| O |
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Obbligo d'assicurazione
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L'affiliazione è obbligatoria per tutti i collaboratori, il cui salario annuo determinante supera il salario minimo LPP (2013= CHF 21'060.--). La copertura assicurativa comincia con l'inizio del rapporto di lavoro, al più presto tuttavia al 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età. Fino al 1° gennaio successivo al 24° compleanno, l'assicurazione comprende solo i rischi di decesso e invalidità (assicurazione contro i rischi). Dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno d'età sono assicurate anche le prestazioni di vecchiaia.
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Obbligo di contribuzione
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L'assicurazione obbligatoria è legata a tre importanti premesse, cioè a:
- un'età minima (dal 1° gennaio successivo al 17° compleanno per i rischi di decesso e invalidità, risp. successivo al 24° compleanno per l'effettivo risparmio di vecchiaia).
- un'attività a tempo indeterminato o di più di 3 mesi presso un datore di lavoro, soggetto al versamento dei contributi AVS;
- un salario annuo superiore a Fr. 21'060.00.
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Ordinamento dei beneficiari
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I beneficiari sono in prima linea la persona assicurata, il suo coniuge e i loro figli in età di mantenimento obbligatorio.
Indipendentemente dal diritto ereditario, i seguenti beneficiari nell'ordine sotto elencato hanno diritto ad un capitale di decesso:
- il coniuge superstite
- in sua assenza, i figli della persona deceduta aventi diritto
- in loro assenza, il coniuge superstite nella misura in cui soddisfi le condizioni indicate nell'art. 37
- in sua assenza, la persona al cui mantenimento ha provveduto la persona deceduta
- i figli che non hanno diritto ad una pensione per i figli
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Organismo di collegamento per il 2° pilastro
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Vedi Fondo di garanzia LPP
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Orientamento sulle rendite
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Vedi Certificati
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Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
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Vedi LPGA
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Passaggio ad un altro datore di lavoro
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Di norma, il passaggio di una persona assicurata da una impresa associata all'altro è preso in considerazione per il primo di un mese. Al passaggio, l'assicurazione completa è assunta senza variazioni. La CPV/CAP conteggia le contribuzioni con il datore di lavoro precedente e con quello nuovo. L'adeguamento dell'assicurazione a eventuali variazioni della retribuzione è effettuata in seguito.
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Pensionamento parziale
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Al compimento dei 58 anni, una persona assicurata attiva può chiedere un pensionamento parziale, sempre che il suo grado d'occupazione diminuisca almeno del 20% rispetto all'occupazione a tempo pieno. Il grado di pensionamento corrisponde alla riduzione del grado d'occupazione. Sono possibili al massimo 5 pensionamenti parziali (del 20% ognuno rispetto alla piena occupazione). La liquidazione in capitale invece della pensione di vecchiaia può essere richiesta soltanto due volte (complessivamente max. 50% della parte di capitale a cui si ha diritto). Con il pensionamento parziale, una parte dell'avere di vecchiaia rimane attiva e l'altra diventa pensione di vecchiaia, secondo il grado di pensionamento parziale.
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Pensionamento, corresponsione delle prestazioni di vecchiaia
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Tutte le persone assicurate che concludono il rapporto di lavoro tra i 58 anni compiuti e i 65 anni e non chiedono il trasferimento della loro prestazione di libero passaggio presso l'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro beneficiano di una pensione di vecchiaia. In caso di proseguimento dell'attività lavorativa presso una impresa associata, la prestazione di vecchiaia sarà corrisposta al più tardi fino al compimento di 70 anni.
È possibile un pensionamento scaglionato. Vedi Pensionamento parziale.
È possibile differire la corresponsione della pensione di vecchiaia alla cessazione dell'attività lavorativa; al massimo fino a 65 anni. Durante il periodo di differimento non si devono pagare i contributi.
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Pensione di vecchiaia
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Presso la CPV/CAP è possibile andare in pensione già a partire dal 58° anno di età. La rendita di vecchiaia è calcolata in base all'avere di vecchiaia disponibile che viene tramutato in una pensione ad un tasso di commutazione oscillante tra 5,22% e 6,15% (età 65 anni). La rendita o pensione di vecchiaia viene versata vita natural durante.
L'attività lavorativa costituisce la premessa indispensabile per avere diritto alla pensione di vecchiaia tra 58 e 65 ani. In questo arco di tempo, il beneficiario di una rendita di vecchiaia può differire la corresponsione della pensione. Durante il periodo di differimento non vengono pagati i premi, ma l'avere di vecchiaia matura interessi e l'aliquota di conversione aumenta.
La persona assicurata che continua a lavorare presso una impresa associata della CPV/CAP oltre i 65 anni, rimane assicurata al massimo fino a 70 anni. In tal caso la pensione di vecchiaia aumenta dell'interesse e dell'aliquota di conversione.
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Pensione d'invalidità
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La pensione d'invalidità totale corrisponde alla pensione di vecchiaia massima a 65 anni (età di pensionamento tecnico). Il diritto alla pensione d'invalidità è legittimato dalla decisione dell'Assicurazione federale d'invalidità. L'inizio e la fine del diritto alle prestazioni corrispondono generalmente alle scadenze concesse dall'Assicurazione federale d'invalidità.
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Esempio:
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Pensione di vecchiaia a 65 anni
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=
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CHF 50'000.00
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Pensione d'invalidità del 100%
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=
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CHF 50'000.00
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Pensione d'invalidità del 75%
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=
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CHF 37'500.00
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Pensione d'invalidità del 50%
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=
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CHF 25'000.00
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Pensione d'invalidità del 25%
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=
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CHF 12'500.00
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Pensione per i figli
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Hanno diritto a una pensione per i figli le persone assicurate che beneficiano di una pensione d'invalidità o di vecchiaia della CPV/CAP. I figli hanno diritto a questa pensione anche in caso di decesso della persona assicurata. La pensione per i figli corrisponde al 25% della pensione di vecchiaia o d'invalidità.
Il diritto alla pensione per i figli insorge il giorno in cui inizia la corresponsione della pensione d'invalidità o di vecchiaia, rispettivamente al decesso della persona assicurata e si estingue al compimento del 18° compleanno del figlio. Se i figli sono ancora in fase di formazione, la pensione per i figli si estingue al termine degli studi o dell'apprendistato, al più tardi comunque alla fine del mese in cui hanno compiuto il 25° compleanno. Il diritto alla pensione per i figli si estingue anche quando non sussiste più lo stato d'invalidità della persona assicurata.
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Pensione per il convivente superstite
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In caso di decesso della persona assicurata, il convivente superstite designato deve far valere per iscritto ed entro 6 mesi il proprio diritto presso la CPV/CAP.
Il diritto sussiste qualora il convivente superstite abbia già compiuto 35 anni il giorno del decesso della persona assicurata e sia stato da essa designato. Inoltre, la coppia deve aver convissuto negli ultimi
5 anni o il convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.
La persona che fa valere il proprio diritto di ottenimento della pensione per il convivente deve soddisfare le disposizioni contenute nell'art. 37, cpv. 6.
Le pensioni per il convivente ai sensi del Regolamento della CPV/CAP sono possibili solo nel caso di una convivenza.
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Pensione per orfani
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vedi Pensione per i figli
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Pensione ponte
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La persona assicurata che va in pensione dopo 58 anni, può chiedere la corresponsione di una pensione ponte a carico delle prestazioni regolamentari. Essa è corrisposta al massimo fino alla consueta età di pensionamento AVS. La pensione ponte non può superare la pensione di vecchiaia AVS calcolata in base all'ultimo salario annuo. Inoltre, l'importo della pensione ponte non può comportare una riduzione della pensione di vecchiaia superiore al 25% dell'intera pensione di vecchiaia. Il datore di lavoro può incaricare la CPV/CAP di corrispondere una pensione ponte nel quadro di una soluzione di prepensionamento autofinanziata.
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Pensione transitoria
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Al compimento del 58° compleanno, una persona assicurata che dispone di un avere supplementare (art. 16) o di un'assicurazione complementare (art. 17) può chiedere la corresponsione di una pensione transitoria. Essa è corrisposta al massimo fino all'età di pensionamento AVS ordinaria.
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Pensione vedovile
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Ammonta al 70% della pensione d'invalidità o della pensione di vecchiaia corrente. In caso di decesso di una persona assicurata sposata, il coniuge superstite ha diritto ad una pensione vedovile se deve provvedere al mantenimento di uno o più figli, se ha già compiuto 35 anni e se il matrimonio è durato almeno 5 anni. Se non sussistono le condizioni per la pensione vedovile , il coniuge superstite ha diritto ad una liquidazione unica, pari all'importo di 3 pensioni vedovili annue o al capitale di decesso. In caso di un nuovo matrimonio viene pagato una liquidazione pari all'importo di 3 pensioni vedovili annue.
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Pensioni
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La CPV/CAP contempla le seguenti forme pensionistiche:
- Pensione di vecchiaia
- Pensione d'invalidità
- Pensione vedovile
- Pensione per figli
- Pensione per il convivente (come prestazione facoltativa)
- Prestazioni in capitale invece di pensioni
Le pensioni vengono pagate mensilmente, posticipatamente alla fine del mese. A determinate condizioni può essere prelevata una
prestazione in capitale.
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Periodo di prova
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Chi adempie alle premesse assicurative regolamentari, deve essere assicurato anche durante il periodo di prova concordato secondo il diritto del lavoro, nei casi in cui sia stato stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato o comunque superiore a 3 mesi.
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Perito della previdenza professionale
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Esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale, nominato dal Consiglio di fondazione. Il perito esamina periodicamente se la CPV/CAP è in grado di adempiere in qualsiasi momento ai propri impegni e se le disposizioni regolamentari di carattere tecnico-assicurativo concernenti le prestazioni e il finanziamento corrispondono alle norme legali.
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Persona assicurata
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Collaboratore (corrisponde al termine "lavoratori" ai sensi del Codice delle obbligazioni) e pensionati, assicurati presso la CPV/CAP.
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Persona assicurata attiva
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Collaboratore assicurato presso la CPV/CAP.
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Polizza di libero passaggio
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Polizza di previdenza presso una società di assicurazioni, sulla quale figura, su richiesta della persona assicurata, la prestazione di libero passaggio qualora quest'ultima non fosse trasferibile ad un nuovo istituto di previdenza. È possibile stipulare un'assicurazione contro i rischi. Le eventuali prestazioni dipendono dall'importo del versamento unico apportato.
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Prelievo anticipato
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Le persone assicurate attive possono prelevare il loro capitale di previdenza per il finanziamento di un'abitazione ad uso proprio entro il 55° anno d'età nel rispetto delle disposizioni legali e su presentazione dei rispettivi giustificativi. Vedi anche promozione della proprietà d'abitazioni.
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Premi
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Vedi Contributi
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Prestazione di libero passaggio
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Le prestazione di libero passaggio (art. 47 ss) o prestazione d'uscita matura all'uscita dalla CPV/CAP da parte delle persone assicurate di 25 anni e viene trasferita presso l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Alle persone assicurate che hanno già compiuto 58 o più anni e non sono più affiliate presso l'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro viene corrisposta una pensione di vecchiaia conforme all'età e al grado di assicurazione.
Per prestazioni di libero passaggio apportate (art. 20 cpv. 1) si intendono gli averi di previdenza acquisiti presso un istituto di previdenza precedente, prima dell'affiliazione alla CPV/CAP. In base alle disposizioni legali, essi devono essere trasferiti alla CPV/CAP.
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Prestazione d'uscita
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Vedi Prestazione di libero passaggio
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Prestazioni
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Tutti i versamenti che la CPV/CAP fa pervenire ai suoi assicurati: prestazione di libero passaggio, pensione di vecchiaia, pensione d'invalidità, pensione per i figli e pensione per orfani, pensione vedovile, ecc. Tutte le differenti pensioni sono descritte nel Regolamento d'assicurazione della CPV/CAP.
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Prestazioni ai superstiti
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Prestazioni versate, dopo il decesso di una persona assicurata, al coniuge e ai figli superstiti o al coniuge divorziato (pensione vedovile e pensione per i figli, liquidazione unica in capitale per il coniuge). L'unione domestica registrata è parificata al matrimonio.
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Prestazioni garantite
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Prestazioni che, dopo le modifiche del regolamento al 1.1.1995, rimangono valide finché non siano superate dall'andamento normale della situazione. I dettagli sono indicati nelle disposizioni transitorie (art. 64 ss).
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Prestazioni in capitale
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Concetto generale per tutte le forme di prelevamento di capitale in caso di prestazione. Per il prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà immobiliare, vedi promozione della proprietà d'abitazioni.
Prestazione in capitale al pensionamento Al momento del pensionamento, ogni persona assicurata attiva può percepire sotto forma di liquidazione in capitale al massimo la metà del suo avere di vecchiaia (50% è il massimo, ma è possibile percepire anche meno del 50%). In tal caso si riducono in proporzione la rispettiva pensione di vecchiaia ed eventualmente la futura pensione vedovile.
La corresponsione delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale deve essere annunciata per iscritto, mediante l'apposito formulario, alla CPV/CAP al più tardi 6 mesi prima del pensionamento. Una volta annunciata, la richiesta è irrevocabile. Per le persone sposate è necessario l'accordo scritto del coniuge. In caso di pensionamento parziale (art. 28), la liquidazione in capitale può essere ripartita al massimo in due fasi di pensionamento.
Se il diritto alla pensione di vecchiaia della CPV/CAP non supera il 10% della rendita AVS semplice massima (attualmente Fr. 2'784.-- all'anno), la persona assicurata può chiedere una liquidazione in capitale completa al posto della pensione.
Se il diritto alla pensione di vecchiaia della CPV/CAP ammonta al 10% della rendita AVS semplice minima (attualmente Fr. 1'392.-- all'anno) o è inferiore, la CPV/CAP versa automaticamente l'intera liquidazione in capitale.
Capitale di decesso Se una persona assicurata attiva decede senza che scadano le prestazioni ai superstiti (pensione vedovile e/o pensione per i figli), le seguenti persone (in ordine decrescente) hanno diritto ad un capitale di decesso. Le disposizione più precise sono contenute negli articoli 42 al 44 del Regolamento d'assicurazione 2008.
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Prestazioni minime LPP
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La legge sulla previdenza professionale è una legge quadro, riguardo a età, invalidità e prestazioni ai superstiti. Per il resto, valgono i diritti alle prestazioni in caso di uscita (prestazione di libero passaggio) e di divorzio.
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Primato dei contributi
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I contributi per la vecchiaia e i superstiti della previdenza professionale si basano sull'importo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro. I contributi sono calcolati chiaramente in percentuale del salario assicurato. Il calcolo della prestazione avviene per ogni persona assicurata in modo individuale, in base all'avere di vecchiaia disponibile e, nella misura in cui è ancora attiva, in base al rapporto assicurativo esistente.
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Primato delle prestazioni
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Sistema di finanziamento delle istituzioni di previdenza, nel quale le prestazioni assicurate dipendono generalmente dal salario, ovvero gli importi dei contributi degli assicurati e del datore di lavoro vengono stabiliti in base al salario.
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Promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)
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Dal 1° gennaio 1995 possono essere messi a disposizione capitali o garanzie per l'acquisto o la costruzione di una proprietà immobiliare ad uso proprio.
Fino a 55 anni, gli assicurati attivi possono prelevare i loro capitali della previdenza professionale, nel rispetto delle disposizioni legali e su presentazione dei rispettivi giustificativi, per finanziare una proprietà abitativa o per metterli a disposizione come garanzia.
Si distinguono due possibilità:
- Prelievo anticipato - Sull'avere previdenziale presso la CPV/CAP si può prelevare fino al termine del 55° anno d'età, un importo da utilizzare per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione ad uso proprio. I prelievi anticipati riducono le prestazioni di previdenza e sono imponibili.
- Costituzione in pegno - La costituzione in pegno è un'operazione di copertura a favore della banca; contrariamente al prelievo anticipato, il capitale rimane nella cassa pensione. Di conseguenza, finché la banca non utilizza il premio, non ci sono conseguenze fiscali immediate o riduzioni delle prestazioni.
Queste possibilità sulla promozione della proprietà d'abitazioni valgono unicamente per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione ad uso proprio e a partire da un importo minimo di CHF 20'000.--. È inoltre possibile l'ammortamento totale o parziale delle ipoteche o l'acquisto di partecipazioni a una società cooperativa immobiliare. Per quest'ultima e per un'eventuale costituzione in pegno non è fissato un importo minimo. Fino a 50 anni è possibile prelevare anticipatamente o costituire in pegno l'intero importo della prestazione di libero passaggio (prestazione d'uscita). Dopo i 50 anni le possibilità di prelievo anticipato o di costituzione in pegno si riducono. L'unica prestazione ancora a disposizione è quella di libero passaggio a 50 anni o la metà a cui si ha diritto in quel momento. L'importo maggiore è determinante.
Per una richiesta, potete cliccare sul modulo in formato pdf "Richiesta per promozione di proprietà d'abitazione" contiene esaurienti informazioni sull'argomento. Inviate quindi il formulario firmato alla CPV/CAP, che a sua volta vi invierà un preventivo specifico per la vostra richiesta, sul quale figurano le ripercussioni del prelievo anticipato (riduzioni delle prestazioni).
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| R |
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Rapporto di gestione
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Gli istituti di previdenza sono tenuti a pubblicare ogni anno un rapporto con conto d'esercizio e appendice. Su richiesta, gli assicurati possono riceverne una copia. Il rapporto annuale è composto dal bilancio, dal conto d'esercizio e dall'appendice. Quest'ultima contiene informazioni complementari e schiarimenti sulla situazione patrimoniale, il finanziamento, le singole posizioni del bilancio e del conto aziendale. Il rapporto è controllato dall'ufficio di controllo.
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Regolamento d'assicurazione
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Il regolamento stabilisce il rapporto tra la CPV/CAP, l'assicurato e il datore di lavoro. Esso permette di adempiere alle prescrizioni legali e alle disposizioni contenute nell'atto di fondazione e di regolamentare lo svolgimento dell'assicurazione. Disciplina tutti i diritti e i doveri.
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Riscatto in contanti
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Un riscatto in contanti dell'intera prestazione di libero passaggio è possibile solo:
- se la persona assicurata avente diritto alla prestazione lascia definitivamente la Svizzera. In caso di espatrio verso un Paese dell'Unione europea, la Norvegia, l'Islanda o il Liechtenstein vengono applicate disposizioni particolari
- se la persona assicurata avente diritto alla prestazione avvia un'attività indipendente in Svizzera. In tal caso deve dimostrarlo con la conferma da parte della cassa di compensazione AVS (attività principale indipendente)
- se l'indennità d'uscita è inferiore al contributo annuo di un lavoratore
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Rischi
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La previdenza professionale copre i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità.
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| S |
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Salario
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Nella previdenza professionale è utilizzato in modi diversi. Le principali differenze sono:
"Salario effettivo" Per salario effettivo si intende il salario complessivo, che corrisponde anche all'importo indicato nel certificato di salario per la dichiarazione fiscale (reddito totale comprese eventuali gratificazioni, indennità per ore supplementari, provvigioni, ecc.)
"Salario annuo determinante"
Il salario annuo determinante corrisponde al salario AVS dell'anno in corso e considera anche le parti di salario aventi carattere di entrate regolari: indennità di turno, indennità per sporcizia, indennità per freddo, indennità per pericolo, ecc. Se la persona assicurata lavora per un periodo inferiore ad un anno presso una impresa associata, vale il salario annuo determinante che guadagnerebbe se lavorasse un anno intero.
"Salario assicurato (salario coordinato)"
Il salario coordinato o assicurato corrisponde al salario annuo determinante meno la deduzione di coordinamento. La deduzione di coordinamento dipende dalla forma di assicurazione. Per la forma assicurativa normale (N), essa corrisponde al 29% del salario determinante. Per la forma di assicurazione dei quadri (K) al 150% della deduzione massima LPP e per la forma di assicurazione LPP (B) alla deduzione di coordinamento LPP. Il minimo LPP deve essere rispettato.
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Salario assicurato
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Vedi Salario
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Salario LPP
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Vedi Salario
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Sovrassicurazione
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Per sovrassicurazione (art. 23) la CPV/CAP intende la parte delle prestazioni (in particolare in caso d'invalidità) che supera il salario riscosso prima del riconoscimento dell'invalidità. Per il calcolo sono considerate segnatamente le prestazioni dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.
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Tasso di proiezione
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Tasso d'interesse applicato per proiettare l'avere di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia che potrebbero ancora essere attribuiti fino all'età di pensionamento tecnica. Dal 1.1.2012 il tasso di proiezione corrisponde al 3.25%.
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Tasso d'interesse tecnico
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Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al tasso d'interesse applicato al disconto degli obblighi previdenziali alla data di riferimento.
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UFAS
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Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Fa parte del Dipartimento federale dell'Interno ed è l'autorità suprema amministrativa e di vigilanza per l'ordinamento e l'esecuzione della previdenza professionale. Esso vigila che le istituzioni di previdenza rispettino le norme legali e può intentare un'azione giudiziaria come parte in causa contro le decisioni dell'istituzione di previdenza.
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Ufficio di controllo
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Spetta all'Consiglio di fondazione nominare, conformemente all'OPP2, una società di revisione dei conti riconosciuta. La durata del mandato è di un anno e termina con l'approvazione del conto annuale da parte del Consiglio di fondazione. È possibile una rielezione. I compiti e i doveri si attengono alla legge.
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Vacanze non retribuite
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In caso di vacanze non retribuite, la copertura assicurativa presso la CPV/CAP è
mantenuta al medesimo livello in vigore all'inizio delle vacanze. Per tutta la durata delle vacanze vanno corrisposti i contributi alla CPV/CAP. Se il pagamento dei contributi non avviene del tutto o solo in parte, alla fine delle vacanze non retribuite l'avere di vecchiaia viene ridotto in misura dei contributi mancanti. La CPV/CAP è autorizzata a formulare delle riserve per le prestazioni di decesso e d'invalidità, se durante le vacanze non retribuite la persona assicurata si è esposta a particolari pericoli e rischi, le cui conseguenze hanno portato al caso assicurativo.
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Vie legali
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In caso di controversia tra l'istituto di previdenza/datore di lavoro e l'avente diritto si procede per vie legali.
Prima istanza
Inoltro di un atto introduttivo presso il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali nel luogo di residenza o di domicilio del convenuto o nel luogo in cui risiede l'azienda presso cui lavora o ha lavorato la persona assicurata.
Seconda istanza
Può essere inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (seconda corte di diritto sociale). Le corti di diritto sociale si trovano a Lucerna. Le disposizioni delle autorità di vigilanza possono essere impugnate con un ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. In caso di controversie tra l'istituto di previdenza e le autorità di vigilanza, il Fondo di garanzia LPP o l'istituto collettore bisogna appellarsi alla commissione federale di ricorso LLP. Le decisioni della commissione di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale.
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