Prestazione di libero passaggio
Le prestazione di libero passaggio (art. 47 ss) o prestazione d'uscita matura all'uscita dalla CPV/CAP da parte delle persone assicurate di 25 anni e viene trasferita presso l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Alle persone assicurate che hanno già compiuto 58 o più anni e non sono più affiliate presso l'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro viene corrisposta una pensione di vecchiaia conforme all'età e al grado di assicurazione.

Per prestazioni di libero passaggio apportate (art. 20 cpv. 1) si intendono gli averi di previdenza acquisiti presso un istituto di previdenza precedente, prima dell'affiliazione alla CPV/CAP. In base alle disposizioni legali, essi devono essere trasferiti alla CPV/CAP.

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