Organizzazione

Le basi legali di un istituto di previdenza, la cui forma giuridica è quella di una fondazione, sono regolate dall'art. 80 segg. del Codice civile svizzero, su cui si fonda anche l'atto di fondazione con le rispettive basi degli organi della fondazione.

Trovate maggiori informazioni dettagliate sui compiti dei singoli organi nel regolamento d'organizzazione (in tedesco) e nel regolamento d'investimento. Nel regolamento elettorale sono contenute ulteriori informazioni sull'elezione del Consiglio di fondazione.

Qui trovate l'organigramma della CPV/CAP.

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