Prestazioni assicurate

Oltre alle prestazioni di vecchiaia sono assicurate anche le pensioni d'invalidità, le pensioni vedovili, le pensioni per il coniuge superstite, le pensioni per figli e in caso di decesso di un assicurato attivo: il capitale al decesso.

Una pensione di vecchiaia è esigibile all'uscita a partire da 58 anni. Essa è calcolata in base all'avere di vecchiaia disponibile e all'aliquota di conversione  corrispondente all'età. Le prestazioni previste a partire da 60 anni sono indicate sul certificato di previdenza.

La pensione d'invalidità corrisponde alla pensione di vecchiaia prevista a 65 anni e può essere completa o parziale. Il grado d'invalidità è stabilito dall'AI, Assicurazione federale d'invalidità, e applicato come tale. La prestazione per l'anno in corso è indicata sul certificato di previdenza.

La pensione è erogata quando il coniuge superstite deve provvedere al mantenimento di un figlio o quando il matrimonio è durato più di 5 anni e il coniuge ha più di 45 anni. L'importo della pensione corrisponde al 70% della pensione di vecchiaia prevista o della pensione d'invalidità / di vecchiaia in corso.

La pensione per il convivente superstite corrisponde alla pensione vedovile. La convivenza deve essere annunciata alla CPV/CAP. I requisiti per averne diritto sono riassunti nella scheda informativa Agevolazioni e prestazioni per il convivente.

La pensione per figli è concessa alla persona assicurata che beneficia di una pensione di vecchiaia e d'invalidità, nella misura in cui il figlio è minore di 18 anni o sta svolgendo una formazione e non ha ancora compiuto 25 anni. La pensione corrisponde al 25% della pensione di vecchiaia o d'invalidità. Al decesso della persona assicurata viene garantita una pensione per orfani secondo i medesimi criteri.

In caso di decesso di un assicurato attivo si ha diritto a un capitale in caso di decesso solo se non vengono concesse pensioni ai superstiti.