Divorzio

In caso di divorzio, gli averi del 2° pilastro rientrano nella ripartizione dei beni.

La ripartizione della prestazione di libero passaggio resta sempre possibile per gli assicurati attivi. Dal 01.01.2017 un conguaglio della previdenza professionale è possibile anche per gli assicurati che percepiscono già una pensione (d'invalidità o di vecchiaia).

Nel caso di conguaglio della previdenza professionale di un assicurato già beneficiario di una pensione, è necessario distinguere tra la pensione d'invalidità e la pensione di vecchiaia. Per i beneficiari di una rendita AI, l'avere di vecchiaia ipotetico viene diviso e comporta una riduzione a vita della rendita AI. Nel caso di un beneficiario di una pensione di vecchiaia viene invece divisa la pensione.

Domande frequenti

La data d'inoltro della richiesta di divorzio al tribunale è determinante per un'eventuale ripartizione degli averi della previdenza professionale.

In questo caso un trasferimento degli averi assegnati con il divorzio non è possibile né sotto forma di capitale né di rendita. Eccezione: entrambe le parti sono assicurate presso la CPV/CAP.