Comitato d'investimento

Il comitato d'investimento è l'organo centrale responsabile della gestione, del coordinamento e della vigilanza degli investimenti patrimoniali. Esso è composto da due rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro del Consiglio d'amministrazione.

Il comitato d'investimento assume i seguenti compiti principali e competenze:

  • fa applicare la strategia d’investimento fissata dal Consiglio di fondazione e assicura il rispetto del regolamento d’investimento;
  • adotta le basi decisionali per stabilire o modificare il Regolamento d’investimento e gli allegati che ne fanno parte integrante;
  • propone al Consiglio di fondazione le modifiche della strategia d’investimento a lungo termine;
  • decide, su richiesta della direzione, l’assegnazione, l’estensione, la riduzione o dei mandati di gestione e designa il global custodian;
  • decide sull’affidamento dei fondi ai gestori patrimoniali in sintonia con la strategia d’investimento approvata dal Consiglio di fondazione e sui margini di fluttuazione tattici (rebalancing);
  • può divergere attivamente, entro i margini di fluttuazione prefissi, dalla strategia prestabilita, se presume di poter ridurre il rischio d’investimento della CPV/CAP;
  • può prendere altre decisioni tattiche nell'ambito della capacità di rischio a livello delle singole categorie d'investimento;
  • adotta tempestivamente le misure necessarie per evitare un superamento dei margini. Se tuttavia succedesse, in via del tutto eccezionale, che i margini fossero superati, esso adotta i provvedimenti idonei per rientrare al più presto, al massimo entro 3 mesi, nei margini prestabiliti e ne informa il Consiglio di fondazione. È possibile derogare da questa regola nell'ambito degli investimenti immobiliari, purché il superamento sia imputabile all'evoluzione del mercato degli altri investimenti;
  • decide su deroghe di minore importanza dal regolamento d'investimento e ne informa il Consiglio di fondazione;
  • controlla che l’applicazione dell’attività d’investimento dei gestori patrimoniali sia conforme al regolamento e al mandato;
  • informa il Consiglio di fondazione sulla sua attività in occasione delle sedute del Consiglio di fondazione;
  • definisce gli indici di riferimento (benchmark) per gli investimenti patrimoniali.  

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