Gestori patrimoniali

  • I gestori patrimoniali sono responsabili della gestione del portafoglio nel quadro dei mandati a loro affidati. La collaborazione è disciplinata da contratti standardizzati che definiscono chiaramente gli incarichi di gestione.
  • La gestione patrimoniale può essere affidata unicamente a persone e istituzioni che adempiono ai requisiti dell’OPP2 (Art. 48 f – l). La gestione patrimoniale esterna è affidata unicamente a banche e società finanziarie che sottostanno a una legge specifica in materia di mercati finanziari o di vigilanza in Svizzera o all'estero.
  • Ulteriori norme sulla collaborazione con i gestori patrimoniali sono definite nell'Allegato 3 del Regolamento d'investimento.

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