Direzione

La Direzione è responsabile della pianificazione della strategia d’investimento, dell’applicazione e della sorveglianza dell’attività d’investimento, nonché della gestione dei propri mandati.

La direzione assume i seguenti compiti e competenze:

  • risponde dei processi di pianificazione e sottopone all’organo competente le proposte concernenti il regolamento d’investimento (compresi gli allegati), l’attribuzione dei mandati, ecc.;
  • chiede al comitato d’investimento l’assegnazione di fondi per il rebalancing;
  • garantisce il rispetto delle prescrizioni e direttive legali e regolamentari;
  • disciplina l’attività dei gestori patrimoniali mediante incarichi di gestione chiaramente definiti e direttive d’investimento specifiche;
  • sorveglia i mandati assegnati, i gestori patrimoniali e l’attività d’investimento e, se necessario, introduce misure correttive;
  • esegue ogni trimestre un monitoraggio dei mandati nell'ambito della sorveglianza dei singoli portafogli;
  • risponde della gestione dei mandati e dei fondi non attribuiti all’esterno;
  • assicura la stesura del rapporto sulle attività d’investimento e il rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari e informa il comitato d’investimento sull’avvenuto trasferimento dei fondi ai singoli gestori patrimoniali;
  • sostiene il Consiglio di fondazione e il comitato d’investimento nelle decisioni concernenti la strategia d’investimento e la sorveglianza dei processi d’investimento;
  • risponde della pianificazione e del controllo delle liquidità e garantisce in qualsiasi momento la solvibilità della CPV/CAP;
  • assicura la documentazione del Comitato d’investimento e stila l'elenco delle specifiche necessarie;
  • orienta periodicamente gli assicurati sull’andamento degli investimenti patrimoniali;
  • prepara assieme ai rispettivi presidenti le sedute del Consiglio di fondazione e del comitato d’investimento;
  • disciplina la collaborazione con il global custodian e l’investment controller;
  • informa regolarmente il comitato d’investimento sulle condizioni del mercato, avvalendosi se necessario di consulenti esterni, specializzati nella valutazione dei mercati;
  • esige ogni anno dalle persone e dalle istituzioni, incaricate di investire e amministrare il patrimonio, una dichiarazione scritta sui vantaggi patrimoniali personali relativi all’esercizio della loro attività (art. 48 g OPP 2) e fornisce un rapporto al Consiglio di fondazione.

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